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Effetto Coronavirus, gli avvocati italiani proclamano due settimane di astensione delle udienze

Due settimane di astensione dalle udienze per gli avvocati italiani. A proclamarla con un’apposita delibera è stato il Coordinamento dell’Organismo Nazionale Forense. L’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, avrà inizio venerdì 6 marzo e si protrarrà fino al 20, per una durata complessiva di 15 giorni. Verranno comunque salvaguardate le udienze e le attività giudiziarie indispensabili nei vari ambiti, secondo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6 dell’apposito Codice di autoregolamentazione.

Da giorni gli avvocati hanno esercitato un forte pressing sul Governo a proposito delle disposizioni in materia di Coronavirus. In particolare, è stata ritenuta insufficiente la decisione di sospendere le udienze solo nei territori della cosiddetta “zona rossa” tenuto conto delle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie in quanto ogni avvocato e ogni magistrato, nello svolgimento delle proprie funzioni, interagisce quotidianamente con un numero molto elevato di persone. “In particolare – si evidenzia nella delibera – gli avvocati, per le ragioni connesse alla propria professione, operano in modo indistinto sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione”.

Di fatto, ai più è apparsa contraddittoria la decisione di sospendere le attività didattiche negli istituti scolastici, senza predisporre un provvedimento analogo per i Tribunali. Tuttavia, la richiesta dei rappresentanti di categoria non è stata accolta dal Governo. Da qui la decisione di proclamare l’astensione dalle udienze per il massimo intervallo temporale consentito a riguardo dal Codice.

Si legge infine nella delibera approvata dall’Organismo Nazionale Forense: “L’adesione all’astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione”.