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Tari e Imu sulle seconde case: quando si possono dimezzare

Imu e Tari sulle seconde case possono essere dimezzate. Secondo una recente sentenza della Cassazione citata da Italia Oggi a volte basta una semplice autocertificazione del proprietario. Le seconde case sono soggette al pagamento dei tributi locali ma ci sono condizioni particolari per abbattere le tasse. Le riduzioni e in alcuni casi vere e proprie esenzioni possono essere previste da norme nazionali o disciplinate dai regolamenti Imu e Tari dei singoli Comuni. Generalmente, per beneficiare delle agevolazioni è necessario presentare una dichiarazione Imu o Tari al Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Autocertificazione per dimezzare Imu

I proprietari di immobili inagibili e di fatto non utilizzati possono attestare con una autocertificazione le condizioni delle case e il diritto all’agevolazione per richiedere al comune la tassazione ridotta al 50% “per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette”. La sentenza della Corte di cassazione risale al 21 gennaio scorso. Secondo le attuali disposizioni normative vigenti in materia di Imu (articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019) le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale ma esiste la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva (testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445) nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile. Per avere la riduzione, il contribuente deve presentare la dichiarazione Imu al Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo, allegando l’attestazione di inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato ma in alcuni casi anche l’autocertificazione.

La sentenza della Cassazione

Nella sentenza della Cassazione si precisa anche che “nell’ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto”.

Imu ridotta per l’abitazione in comodato a figli e genitori

Anche nel caso di casa concessa in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione e risieda anagraficamente nello stesso comune. Deve essere comunque un’abitazione diversa da quelle iscritte in catasto con categoria A/1, A/8 e A/9 considerate di lusso.

Imu esenzione ex casa coniugale

E’ esente da Imu la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che, di fatto, attribuisce il diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli. Il genitore affidatario, pure non essendo il proprietario, diviene il soggetto passivo che beneficia dell’esenzione per abitazione principale, previa presentazione di apposita dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Imu ridotta per seconde case di interesse storico e artistico

Per i fabbricati storici e artistici è possibile beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile, ma si dovrà sempre presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo, a prescindere dall’utilizzo come altra abitazione a disposizione o dalla concessione in locazione o in comodato a terzi.

Imu e Tari sconti per l’abitazione di soggetti non residenti in Italia

Dal 2021 i soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione nello Stato di residenza, possono beneficiare, per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato, del dimezzamento dell’Imu e della riduzione di due terzi della Tari, ma si dovranno presentare le dichiarazioni Imu e Tari, sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Tari esenzione per le case disabitate

La tassa sui rifiuti non è dovuta per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, previa presentazione di apposita dichiarazione Tari entro il 30 giugno dell’anno successivo.

(gds.it)